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Sez. 2, Sentenza n. 2567 del 12/07/1969 (Rv. 342157 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1969-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342157-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - DEL GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*

Il deferire il giuramento suppletorio rientra nel potere discrezionale che il giudice di merito esercita d'ufficio, non costituendo detto giuramento un mezzo di prova riservato alla facolta delle parti. (V. 459-69, massima n. 338545 13-69, massima n. 337801 3539-68, massima n. 336711).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 240

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)