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Sez. U, Sentenza n. 3794 del 30/12/1971 (Rv. 355643 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - BANCO DI NAPOLI - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI RELATIVE AL RAPPORTO D'IMPIEGO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO.*
Stato
decisa il 1971-12-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355643-01

GIURISDIZIONE CIVILE - ORDINARIA O AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - BANCO DI NAPOLI - CONTROVERSIE DEI DIPENDENTI RELATIVE AL RAPPORTO D'IMPIEGO - GIURISDIZIONE DELL'AGO - LIMITI - FATTISPECIE IN TEMA DI COLLOCAMENTO A RIPOSO.*

Le controversie aventi ad oggetto rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti del Banco di Napoli sono devoluti, anche dopo la soppressione dell'ordinamento sindacale corporativo ed ai sensi dell'art 429 cod proc civ, alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo che non derivino da provvedimenti amministrativi speciali di applicazione di norme regolamentari con le quali sia stato esercitato il potere di disporre della propria organizzazione. (nella specie era stato impugnata una deliberazione di collocamento a riposo dopo quarant'anni di servizio effettivo e la cs ha rilevato che trattavasi di un provvedimento che non toccava l'organizzazione dell'ente, ma che si riferiva all'ambito interno e precisamente alla cessazione del rapporto di lavoro). (V 2747'70; mass n 349220, 1649'70; mass n 347581).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)