Sez. 3, Sentenza n. 1375 del 31/01/2012 (Rv. 621380 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE | Qualificazione del contratto come affitto di fondo agricolo - Requisiti - Oggetto potenzialmente produttivo - Sufficienza - Esclusione - Concessione del bene a fini produttivi - Necessità - Contratto relativo sia a terreno che a fabbricato - Giudizio di prevalenza - Necessità - Fattispecie.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - IN GENERE
Perché un contratto sia causalmente qualificabile come affitto di fondo agricolo è necessario non solo che esso abbia ad oggetto una cosa potenzialmente produttiva, ma anche che la disponibilità del bene sia concessa al fine di consentire all'affittuario la gestione produttiva dello stesso, dovendosi, quindi, all'occorrenza valutare se nell'economia del contratto abbia prevalenza la finalità di coltivazione del fondo o, invece, quella di godimento del fabbricato, il cui uso costituisca congiuntamente oggetto del contratto. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso la natura agraria del rapporto, avente ad oggetto un terreno, ritenuto peraltro inidoneo allo sfruttamento agricolo, nonché autonomi alloggi detenuti dai vari conduttori dei quali non era stata provata la qualifica di coltivatori diretti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1615, Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)