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Sez. 3, Sentenza n. 455 del 20/01/1979 (Rv. 396570 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTO ORDINATORIO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396570-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE - PROVVEDIMENTO ORDINATORIO - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - INAMMISSIBILITA.*

Il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione decide sulla istanza di sospensione del processo esecutivo ha natura ordinatoria, ne risolve alcuna questione di Competenza, e pertanto non e impugnabile col regolamento di Competenza. (Conf 474/76, mass n 379127).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43, Cod. Proc. Civ. art. 623 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)