Sez. 5, Sentenza n. 27392 del 06/06/2008 Ud. (dep. 04/07/2008) Rv. 241172 - 01
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato ex art. 35 D.Lgs. n. 274 del 2000 - Appellabilità - Esclusione - Impugnabilità solo mediante ricorso per cassazione.
GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE
Non è appellabile ma solo ricorribile per cassazione la sentenza con la quale il giudice di pace dichiari, ex art. 35, comma primo, D.Lgs. n. 274 del 2000, l'estinzione del reato per intervenuta riparazione del danno.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)