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Sez. 5, Sentenza n. 16494 del 20/04/2006 Ud. (dep. 15/05/2006) Rv. 234459 - 01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE | Riparazione del danno direttamente cagionato dal reato - Sentenza dichiarativa della causa di estinzione - Predibattimentale - Appellabilità - Esclusione - Impugnabilità mediante ricorso per cassazione - Sussistenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234459-01

GIUDICE DI PACE - GIUDIZIO - DEFINIZIONI ALTERNATIVE - ESTINZIONE DEL REATO CONSEGUENTE A CONDOTTE RIPARATORIE

La sentenza con la quale il giudice di pace, nella udienza di comparizione, dichiara estinto il reato per avere l'imputato, previamente, proceduto alla riparazione del danno cagionato, è impugnabile soltanto mediante ricorso per cassazione. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza del Tribunale, pronunciatosi in grado di appello senza avere rilevato la inammissibilità del gravame, e, ritenuto il giudizio sulla impugnazione avverso la sentenza del Giudice di pace, ha annullato tale pronuncia per la fondatezza dei motivi di impugnazione, rinviando per il giudizio allo stesso Giudice di pace).

Riferimenti normativi: Legge 28/08/2000 num. 274 art. 29 CORTE COST., Legge 28/08/2000 num. 274 art. 35 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)