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Sez. 1, Sentenza n. 17295 del 23/07/2009 (Rv. 609901 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Insinuazione tardiva di credito - Udienza di trattazione - Proposizione di ulteriore dichiarazione tardiva di credito - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Comportamento processuale del commissario liquidatore - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-07-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/609901-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - LIQUIDAZIONE - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, è inammissibile la dichiarazione tardiva di credito avanzata all'udienza di trattazione di altra insinuazione tardiva in precedenza proposta, sottraendosi altrimenti al commissario liquidatore lo "spatium deliberandi", intercorrente tra la notifica del ricorso e l'udienza stessa, per esaminare la domanda e stabilire se contestarla o meno; tale giudizio è infatti caratterizzato da una prima fase, avente natura amministrativa, che può culminare, se il commissario non si oppone ed il giudice lo ritiene, nell'ammissione al passivo del credito con semplice decreto di tale giudice, mentre se insorgono contestazioni il giudice designato assume le vesti di giudice istruttore ed il giudizio prosegue con le forme del rito ordinario, per cui lo stesso credito non può più essere ammesso con decreto, dovendo su di esso pronunciarsi con sentenza il collegio. Né la predetta inammissibilità è esclusa quando, come nella specie, il commissario abbia omesso di opporsi ad un rinvio dell'udienza per valutare se contestare o meno l'ammissione del credito, essendo anche un'ipotetica non contestazione irrilevante nel giudizio contenzioso, poiché in quest'ultimo ogni attività processuale è riservata al difensore tecnico, che non potrebbe peraltro interloquire riguardo ad un credito non ricompreso nel mandato alle liti ricevuto.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 209 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)