Sez. L, Sentenza n. 4267 del 19/07/1985 (Rv. 441759 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - LAVORATORI DA LICENZIARE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO PER RIDUZIONE DI PERSONALE - LAVORATORI DA LICENZIARE - INDIVIDUAZIONE - CRITERI.*
Nel caso di licenziamento collettivo per riduzione di personale, la scelta dei lavoratori da licenziare deve essere compiuta sulla base dei concorrenti criteri delle esigenze tecniche e produttive, dell'anzianità e dei carichi di famiglia e la necessità della globalità della valutazione non esclude la possibilità che al criterio delle esigenze tecniche sia assegnata prevalenza rispetto agli altri, purché l'imprenditore non valorizzi, in relazione a dette esigenze, pregresse infrazioni disciplinari del lavoratore, essendogli vietato di utilizzare detta scelta per liberarsi di elementi non graditi. (V 1561/82, mass n 419378; (Conf 3923/83, mass n 428851).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/05/1950, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Contr. Coll. 05/05/1965, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)