Sez. U - , Ordinanza n. 3518 del 06/02/2019 (Rv. 652849 - 01)
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE | Delibera comunale di revoca dell'adesione alla società deputata alla gestione del servizio idrico integrato - Atto avente incidenza diretta sul regime delle acque e sul loro utilizzo - Sussistenza - Impugnazione - Attribuzione alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche - Sussistenza.
ACQUE - TRIBUNALI DELLE ACQUE PUBBLICHE - TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE - GIURISDIZIONE IN SEDE DI LEGITTIMITÀ - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE
È devoluta alla cognizione diretta del Tribunale superiore delle acque pubbliche, prevista dall'art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933, l'impugnativa proposta da una società costituita tra Comuni per la gestione del servizio idrico integrato avverso la delibera con la quale uno dei Comuni abbia revocato la propria adesione alla società, trattandosi di atto che incide sulla delimitazione degli ambiti territoriali ottimali previsti dall'art. 8 della l. n. 36 del 1994, da cui derivano provvedimenti di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato aventi incidenza diretta sul regime delle acque e sul loro utilizzo.
Riferimenti normativi: Legge 05/01/1994 num. 36 art. 8, Legge 05/01/1994 num. 36 art. 9, Regio Decr. 11/12/1933 num. 1775 art. 143 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)