Sez. L, Sentenza n. 2449 del 27/03/1990 (Rv. 466164 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO DELL'INTERO QUADRO CLINICO - NECESSITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE - ACCERTAMENTO - RIFERIMENTO DELL'INTERO QUADRO CLINICO - NECESSITÀ.*
Con riguardo al presupposto medico-legale del diritto a pensione di Invalidità, l'accertamento dello stato di Invalidità pensionabile deve basarsi sull'intero quadro clinico, quale emergente dalle risultanze medico-legali in tutte le singole componenti, atteso che rispetto a ciascuna di esse può determinarsi, oltre che un peculiare danno (o pericolo di danno) derivante dalla mera simultaneità dell'Azione di diverse infermità, una differente incidenza dei fattori aggiuntivi soggettivi (età, attitudini) che influiscono sulla possibilità che l'assicurato utilizzi con continuità e senza usura le sue residue energie in una delle attività confacenti alle proprie attitudini in modo da conseguire un guadagno superiore al limite fissato dalla legge per la pensionabilità. (V 696/87, mass n 450400; (V 3291/87, mass n 452349).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)