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Sez. L, Sentenza n. 696 del 24/01/1987 (Rv. 450400 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVA - IN GENERE - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - DOCUMENTAZIONE MEDICA RELATIVA AD EVENTI MORBOSI CERTIFICATI IN EPOCA POSTERIORE AL DEPOSITO DEL RICORSO IN APPELLO - PRODUZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/450400-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVA - IN GENERE - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - AGGRAVAMENTO - DOCUMENTAZIONE MEDICA RELATIVA AD EVENTI MORBOSI CERTIFICATI IN EPOCA POSTERIORE AL DEPOSITO DEL RICORSO IN APPELLO - PRODUZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

Dalla regola secondo cui, nel vigente rito del lavoro, la ammissibilità della produzione di nuovi documenti in appello, pur non soggiacendo al divieto di nuovi mezzi di prova stabilito dal secondo comma dell'art. 437 cod. proc. civ.. esige tuttavia che i documenti siano stati indicati nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a norma dell'art. 414, n. 5, cod. proc. civ., richiamato dall'art. 434 dello stesso codice, può legittimamente prescindersi nelle controversie in tema di Invalidità pensionabile, allorché la documentazione medica sia relativa ad eventi morbosi certificati in epoca posteriore al deposito del ricorso in appello; e ciò (salva sempre l'osservanza del principio del contraddittorio) in armonia con la norma dell'art. 149 disp. Att. Cod. proc. civ., che impone al giudice di valutare anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario. (V 1518/85, mass n 439519; (Conf 1774/86, mass n 445093).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 414 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)