Sez. L, Sentenza n. 3291 del 04/04/1987 (Rv. 452349 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - CONCESSIONE DELLA PENSIONE A SEGUITO DI INESATTA O ERRONEA VALUTAZIONE MEDICO - LEGALE - RILEVANZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - REVOCA DELLA PENSIONE - IN GENERE - CONDIZIONI - CONCESSIONE DELLA PENSIONE A SEGUITO DI INESATTA O ERRONEA VALUTAZIONE MEDICO - LEGALE - RILEVANZA.*
La revoca della pensione d'Invalidità -che, a differenza dello annullamento, comporta la soppressione della prestazione previdenziale con effetto ex nunc anziché ex tunc- può essere disposta non solo quando l'assicurato abbia recuperato la propria capacità di guadagno oltre il limite pensionabile, ma anche quando risulti che l'originario accertamento della riduzione della capacità di guadagno al di sotto della soglia pensionabile, al quale è seguita la (ingiusta) concessione della pensione, sia stato frutto di inesatta o erronea valutazione medico-legale. (V 5688/86, mass n 448162; (V 2485/86, mass n 445578; (V 5388/85, mass n 442624; (V 2809/84, mass n 434844; (V 4652/82, mass n 442595; (V 855/78, mass n 390195).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)