Sez. 3, Sentenza n. 4474 del 21/08/1985 (Rv. 441937 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - PAGAMENTO NEL TERMINE CONVENUTO - INADEMPIMENTO - SCADENZA DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE E DEGLI ONERI ACCESSORI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DELL'IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE - CARATTERE PARZIALE DELL'INADEMPIENZA ED ECCEZIONE RELATIVO ALLA MISURA DEL CANONE - IRRILEVANZA.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - PAGAMENTO NEL TERMINE CONVENUTO - INADEMPIMENTO - SCADENZA DEI TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE E DEGLI ONERI ACCESSORI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI - VALUTAZIONE DELL'IMPORTANZA DELL'INADEMPIMENTO - ESCLUSIONE - CARATTERE PARZIALE DELL'INADEMPIENZA ED ECCEZIONE RELATIVO ALLA MISURA DEL CANONE - IRRILEVANZA.*
L'art. 5 della legge n. 392 del 1978 - per il quale il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla prevista scadenza, ovvero il mancato pagamento degli oneri accessori nel termine previsto, quando l'importo di essi superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. - non consente al giudice una valutazione dell'importanza dell'inadempimento che è effettuata in via automatica dalla stessa norma, anche nel caso di inadempienza parziale, senza che incida l'eventuale fondatezza dell'eccezione relativa alla misura del canone, qualora il conduttore abbia omesso di versare l'importo del canone non contestato.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)