Sez. 3, Sentenza n. 4598 del 16/07/1986 (Rv. 447322 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - RITARDO NEL PAGAMENTO - IMPORTANZA DELLO INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE LEGALE - ART. 1455 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - RITARDO NEL PAGAMENTO - IMPORTANZA DELLO INADEMPIMENTO - VALUTAZIONE LEGALE - ART. 1455 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Con l'art. 5 della legge n. 392 del 1978 cosiddetta dell'"equo canone" il legislatore ha effettuato una valutazione dell'importanza dell'inadempimento del conduttore nel pagamento del canone locatizio (o degli oneri accessori) ai fini della risoluzione del contratto, escludendo il potere discrezionale del giudice di cui all'art. 1455 cod. civ., con la conseguenza che, ove il ritardo nel pagamento si protragga per un periodo inferiore a venti giorni dalla scadenza prevista - ovvero la somma dovuta per oneri accessori non superi l'importo di due mensilità del canone - l'inadempimento, pur sussistente, è di scarsa importanza per una valutazione operata dal legislatore e non comporta, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. richiamato dallo stesso art. 5, la risoluzione del contratto. (V 4474/85, mass n 441937).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)