Sez. 3, Sentenza n. 9805 del 19/11/1994 (Rv. 488727 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ | Importanza e gravità dell'inadempimento - Accertamento - Entrata in vigore dell'art. 5 della legge n. 392 del 1978 - Conseguenze.
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ
Dopo l'entrata in vigore dell'art. 5 della legge n. 392 del 1978 - per il quale il mancato pagamento del canone decorsi venti giorni dalla prevista scadenza, ovvero il mancato pagamento degli oneri accessori nel termine previsto, quando l'importo di essi superi quello di due mensilità del canone, costituisce motivo di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ. - la valutazione dell'importanza o gravità dell'inadempimento, in relazione all'interesse del locatore insoddisfatto, non è più rimessa, ai fini della risoluzione del contratto, all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente mediante previsione di un parametro oggettivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)