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Sez. L, Sentenza n. 2696 del 24/04/1985 (Rv. 440481 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONSORZI - CONTROVERSIE CONCERNENTI IL DIRITTO ALLA QUALIFICA O ALTRO DIRITTO DI NATURA NON ESCLUSIVAMENTE PATRIMONIALI - IMPUGNAZIONE DELL'INQUADRAMENTO - LIMITI - PRESCRIZIONE - RILEVANZA - PREVIO RECLAMO GERARCHICO - NECESSITÀ - INQUADRAMENTO IN BASE AD UNA TABELLA AZIENDALE FORMATA AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 30 DEL 1978 E DIVENUTA DEFINITIVA - ESTENSIONE - PRECLUSIONE DELLA IMPUGNABILITÀ PER EFFETTO DELLA DEFINITIVITÀ - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1985-04-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440481-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - PROMOZIONI E CONSORZI - CONTROVERSIE CONCERNENTI IL DIRITTO ALLA QUALIFICA O ALTRO DIRITTO DI NATURA NON ESCLUSIVAMENTE PATRIMONIALI - IMPUGNAZIONE DELL'INQUADRAMENTO - LIMITI - PRESCRIZIONE - RILEVANZA - PREVIO RECLAMO GERARCHICO - NECESSITÀ - INQUADRAMENTO IN BASE AD UNA TABELLA AZIENDALE FORMATA AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA LEGGE N. 30 DEL 1978 E DIVENUTA DEFINITIVA - ESTENSIONE - PRECLUSIONE DELLA IMPUGNABILITÀ PER EFFETTO DELLA DEFINITIVITÀ - INSUSSISTENZA.*

Nelle controversie del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione aventi ad oggetto il riconoscimento della qualifica o di ogni altro diritto di natura non esclusivamente patrimoniale, il lavoratore autoferrotranviario può impugnare l'inquadramento attribuitogli fin quando non si sia prescritto il diritto alla qualifica pretesa, ferma, peraltro, la necessità che egli, prima di proporre la relativa Azione, esperisca il reclamo in via gerarchica, richiesto ai fini della procedibilità della domanda (art. 10 R.d. 8 gennaio 1931 n. 148 - mod. Legge 24 luglio 1957 n. 633 - a seguito della sent. N. 93/1979 C. cost.). Tale disciplina è applicabile anche quando si tratti di qualifica attribuita in base ad una tabella aziendale formata ai sensi dell'art. 6 della legge 1 febbraio 1978 n. 30 e divenuta definitiva (per Mancanza di osservazioni da parte della rappresentanza sindacale) ai sensi di tale norma, senza che la definitività da questa contemplata, che attiene al procedimento di formazione della tabella, precluda la sua impugnabilità da parte degli interessati, la quale è espressamente fatta salva dall'art. 7, ultimo comma, della stessa legge. (V 6319/84, mass n 437930, nella prima parte; (V 1104/84, mass n 433248; (V 2317/82, mass n 420196; (V 5113/81, mass n 415902).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 10 CORTE COST., Legge 24/07/1957 num. 633 CORTE COST., Legge 01/02/1978 num. 30 art. 6, Legge 01/02/1978 num. 30 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)