Sez. 1, Sentenza n. 11434 del 23/07/2003 (Rv. 565354 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - IN GENERE | Possesso di apparecchio ricetrasmittente a bordo di autoveicoli - Mancanza di autorizzazione e omessa denuncia di possesso - Conseguenze - Violazione del codice postale - Configurabilità - Ingiunzione di pagamento - Ricorso - Termine entro cui l'autorità competente è tenuta a provvedere - Mancata previsione legislativa - Conseguenze - Art. 2 della legge 241/1990 - Applicabilità.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - IN GENERE
L'utilizzazione, a bordo di un autoveicolo, di un apparecchio ricetrasmittente senza autorizzazione e senza averne denunciato il possesso all'autorità di P.S. integra gli estremi della violazione (non dell'art. 204 del codice della strada, ma) del T.U. in materia postale (d.P.R. n. 156 del 1973), il cui testo normativo non stabilisce, peraltro, il termine entro cui, sul ricorso avverso l'ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione, l'autorità competente è tenuta a provvedere. Ne consegue che - attesa l'inapplicabilità dell'art. 1 della legge 689/1991, il cui art. 18 prevede esclusivamente il termine entro cui gli interessati, dalla data della contestazione o della notificazione della violazione, possono far pervenire all'autorità amministrativa memorie difensive, mentre non fa menzione dell'ulteriore termine entro cui detta autorità, ritenendo fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione - è all'art. 2 della legge 241 del 1990 che occorre far riferimento - non potendosi assolutamente prescindere, nella materia "de qua", dalla previsione di un termine entro cui la P.A. sia obbligata a provvedere, giusta disposto dell'art. 97 Cost., - con conseguente applicabilità del termine generale di trenta giorni ivi previsto.
Riferimenti normativi: Legge 29/03/1973 num. 156 art. 403 CORTE COST., Legge 06/08/1990 num. 241 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)