diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 8755 del 27/08/1990 (Rv. 469067 - 01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - ECCEZIONE PROCESSUALE - CONFIGURABILITÀ - CONTROVERSIE AGRARIE (RITO DEL LAVORO) - APPELLO - PROPONIBILITÀ DELLA PREDETTA ECCEZIONE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469067-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO - ECCEZIONE PROCESSUALE - CONFIGURABILITÀ - CONTROVERSIE AGRARIE (RITO DEL LAVORO) - APPELLO - PROPONIBILITÀ DELLA PREDETTA ECCEZIONE - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art. 214 cod. proc. civ. il disconoscimento di scrittura privata, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali o speciali, postula che la parte contro la quale la scrittura è prodotta in giudizio, impugni chiaramente l'autenticità della stessa, nella sua interezza o limitatamente alla sottoscrizione, contestando formalmente tale autenticità, ove egli sia l'autore apparente del documento prodotto, ovvero, nel caso di erede o avente causa dell'apparente sottoscrittore, solo dichiarando di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione di quest'ultimo; sia il disconoscimento che la dichiarazione costituiscono eccezioni in senso proprio, che devono, quindi, obbedire alla regola di cui all'art. 215 cod. proc. civ., con la conseguenza che, vertendosi in tema di controversia agraria soggetta al rito del lavoro, esse non sono proponibili in appello stante il divieto di cui all'art. 437, secondo comma cod. proc. civ. e la loro inammissibilità è rilevabile di ufficio. (V 4121/85; (V 1245/84).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)