Sez. 2, Sentenza n. 2290 del 19/03/1996 (Rv. 496428 - 01)
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO | Impugnazione specifica con atto immediatamente successivo alla produzione - Necessità - Uso di formule sacramentali o speciali - Esclusione - Idoneità della deduzione o condotta difensiva ad integrare disconoscimento - Accertamento del giudice di merito - Insindacabilità in cassazione.
PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - VERIFICAZIONE - DISCONOSCIMENTO
Ai fini del disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 cod.proc.civ., pur non occorrendo alcuna formula sacramentale o speciale, è necessaria un'impugnazione specifica e determinata, da compiersi con atto processuale immediatamente successivo alla produzione in giudizio della scrittura, tale che se ne possa desumere con certezza la negazione dell'autenticità della scrittura e/o della relativa sottoscrizione. Il convincimento del giudice di merito circa l'idoneità di una determinata deduzione o condotta difensiva ad integrare gli estremi del disconoscimento costituisce peraltro giudizio di fatto, insindacabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 214, Cod. Proc. Civ. art. 215
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)