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Sez. 3, Sentenza n. 4520 del 28/10/1989 (Rv. 464005 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - AUTORIDUZIONE DEL CANONE - PER ASSERITA ESORBITANZA DI ESSO RISPETTO ALL'IMPORTO FISSATO DALLA LEGGE - ILLEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/464005-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - AUTORIDUZIONE DEL CANONE - PER ASSERITA ESORBITANZA DI ESSO RISPETTO ALL'IMPORTO FISSATO DALLA LEGGE - ILLEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE.*

In tema di locazione di immobili urbani ed in relazione a controversie instaurate dopo l'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, il conduttore convenuto per la risoluzione del contratto per morosità non può opporre di avere versato il canone nella misura legale né può il giudice accertare ex officio in via incidentale l'effettiva misura del canone legale, essendo il relativo accertamento riservato alla cognizione del pretore a seguito di regolare Azione del conduttore nelle forme e nei termini di cui agli artt. 44 e 45 di detta legge, di guisa che, sin quando in questo ultimo giudizio non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato l'esatta misura del canone legale che venga a sostituire quella convenzionale, è illegittima l'"autoriduzione" del canone, che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico convenzionale, fermo restando il potere del giudice di merito di accertare ex art. 1455 cod. civ. se l'inadempimento sia talmente grave da giustificare la risoluzione del rapporto, avuto riguardo all'interesse del locatore a ricevere il canone nella misura dovuta. (V 5384/84, mass n 437092).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1587, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 12 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 44 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)