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Sez. 3, Sentenza n. 1325 del 03/02/1995 (Rv. 490289 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - IN GENERE | Corrispettivo (canone) - Autoriduzione - Per asserita esorbitanza di esso rispetto all'importo fissato dalla legge - Valutabilità di tale comportamento ai fini della risoluzione del contratto - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 1995-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490289-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ABITAZIONE - DIRITTI ED OBBLIGHI DELLE PARTI - IN GENERE

In tema di locazione di immobili urbani ed in relazione a controversie instaurate dopo l'entrata in vigore della legge n. 392 del 1978, il conduttore convenuto per la risoluzione del contratto per morosità non può opporre di avere versato il canone nella misura legale, né può il giudice, di ufficio, accertare in via incidentale l'effettiva misura del canone legale, essendo il relativo accertamento riservato alla cognizione del pretore a seguito di regolare azione del conduttore nelle forme e nei termini di cui agli artt. 44 e 45 della citata legge. Ne consegue che fino a quando, in quest'ultimo giudizio, non sia stata accertata, con sentenza passata in cosa giudicata, l'esatta misura del canone legale, che venga a sostituire quello convenzionale, non può il conduttore rifiutarsi di versare gli aumenti di legge del canone richiestogli dal locatore, in quanto ciò provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico convenzionale e, pur costituendo il mancato versamento di detti aumenti inadempimento ex art. 1453 cod. civ., è compito del giudice di merito accertare, ai sensi dell'art. 1455 cod. civ., se l'inadempimento sia talmente grave da giustificare la risoluzione del contratto di locazione, avuto riguardo all'interesse del locatore a ricevere il canone nella misura prevista dagli aumenti di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1487, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 12 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 24 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 44 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)