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Sez. 2, Sentenza n. 10898 del 05/10/1992 (Rv. 478784 - 01)

Vendita - Promessa di vendita | Distinzione dal contratto definitivo - Criteri - "Nomen iuris" usato dalle parti - Valore esclusivo - Insussistenza - Coincidenza del "nomen iuris" con le espressioni usate dalle parti nella parte dispositiva del contratto - Diversa definizione di esso - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1992-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478784-01

Vendita - Promessa di vendita

Il "nomen iuris" usato dalle parti non ha, in linea di principio, valore esclusivo al fine di stabilire se le parti abbiano voluto concludere un contratto preliminare ovvero una vendita definitiva. Tuttavia, quando il "nomen iuris" risultante dall'intestazione coincida con le espressioni usate dalle parti nella cosiddetta parte dispositiva del contratto, la quale esprime il nucleo essenziale della volontà negoziale, una diversa definizione del contratto è giustificata soltanto quando dal complesso delle clausole risulti inequivocabilmente la relativa volontà delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1470

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)