Sez. 3, Sentenza n. 16342 del 20/11/2002 (Rv. 558611 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE | Procedimento di qualificazione giuridica del contratto - Vincolatività del "nomen iuris" prescelto dalle parti - Esclusione - Ricerca ed individuazione della effettiva volontà delle parti - Necessità - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - IN GENERE
Nel procedimento di qualificazione del contratto, il giudice di merito non è vincolato dal "nomen iuris" che ad esso hanno attribuito le parti, pur dovendo tener conto anche di questo dato, ma deve ricercare ed interpretare la concreta volontà dei contraenti stessi, avuto riguardo all'effettivo contenuto del rapporto e facendo applicazione delle regole ermeneutiche dettate dagli artt. 1362 e seguenti cod. civ.. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto congrua la motivazione dei giudici di merito i quali, a fronte di un contratto denominato dalle parti come volto alla costituzione di diritti temporanei di superficie e di servitù di passaggio, hanno ritenuto di qualificarlo come contratto costitutivo di un diritto personale di godimento, sulla base sia della durata temporanea del rapporto, sia della rilevanza dell'attività commerciale che il concessionario avrebbe dovuto svolgere sul fondo, la cui mancanza in base al contratto avrebbe comportato la risoluzione del rapporto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)