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Sez. L, Sentenza n. 157 del 19/01/1985 (Rv. 438364 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - PRINCIPIO DI DIRITTO - ESPRESSA ENUNCIAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1985-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438364-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - PRINCIPIO DI DIRITTO - ESPRESSA ENUNCIAZIONE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*

Il "principio di diritto", al quale il giudice di rinvio deve attenersi a norma del primo comma dell'art. 384 cod. proc. civ., è costituito dalla nozione di ordine giuridico che la Corte suprema incorpora nella sua sentenza come presupposto della sua pronuncia, anche se non ve lo inserisca formalmente con una espressa enunciazione che serva da guida del tutto palese per il giudice di rinvio. Questo, pertanto, è vincolato anche in ordine alle premesse logico-giuridiche della pronuncia della Corte di Cassazione ed è tenuto a ricercare, attraverso l'esame della relativa motivazione, i principi giuridici che, sebbene non formalmente enunciati, portarono all'accoglimento del ricorso, non potendosi desumere dalla semplice Mancanza dell'enunciazione formale predetta che il ricorso sia stato accolto solo per vizi di motivazione. (Conf 2710/50, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)