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Sez. 2, Sentenza n. 7494 del 12/08/1996 (Rv. 499191 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE | Principio di diritto utilizzato come parametro di valutazione della congruità della motivazione - Effetti vincolanti per il giudice di rinvio - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499191-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE

Quando la Corte di Cassazione rileva che la motivazione della sentenza di merito è insufficiente alla stregua di un principio di diritto da applicare nella fattispecie, la sentenza, indipendentemente dal concreto accertamento del vizio di violazione di legge, indirettamente indica anche il principio di diritto al quale il giudice è tenuto ad uniformarsi nel riesame del punto della controversia investito dalla pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)