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Sez. 3, Sentenza n. 2983 del 20/12/1967 (Rv. 330681 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - NOZIONE - CARENZA SOPRAVVENUTA - ESAME DI UFFICIO - PRODUZIONE NUOVI DOCUMENTI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1967-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/330681-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - INTERESSE AL RICORSO - NOZIONE - CARENZA SOPRAVVENUTA - ESAME DI UFFICIO - PRODUZIONE NUOVI DOCUMENTI - FATTISPECIE.*

L'interesse ad impugnare una sentenza va desunto ed apprezzato in relazione all'utilita giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone. Quando nessuna utilita concreta puo derivare dalla proposizione del gravame, l'interesse ad impugnare vien meno e l'impugnazione deve ritenersi inammissibile. Cio si verifica, tra l'altro, quando, per accordo transattivo tra le parti, o per altre analoghe vicende successive alla proposizione del ricorso (nella specie, ammissione al passivo, in Sede di liquidazione coatta amministrativa, del credito dell'assicurato verso l'impresa assicuratrice, formante oggetto della controversia cui si riferiva il ricorso stesso) sia da ritenersi cessata la materia del contendere. La Corte di Cassazione ha il potere di esaminare, anche d'ufficio, la questione dell'interesse a ricorrere, sia con riguardo alla sussistenza dell'interesse al momento della proposizione del ricorso, sia ai fini di accertare se l'interesse ancora persista all'atto della decisione. Il venir meno dell'interesse, per fatto sopravvenuto nel corso del giudizio di Cassazione, determina l'inammissibilita del ricorso allo stesso modo come la determina la carenza originaria dell'interesse. ' l'eccezione al divieto di nuove produzioni, prevista dall'art. 372 cod.proc.civ. con riferimento alle questioni attinenti all'ammissibilita del ricorso, e applicabile anche all'ipotesi di inammissibilita derivante dalla Mancanza sopravvenuta dell'interesse. (Cfr.1074-66, 349-65, 2093-61).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)