Sez. 1, Sentenza n. 3279 del 29/11/1973 (Rv. 367135 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DOCUMENTAZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DOCUMENTAZIONE DELLA MANCANZA D'INTERESSE - AMMISSIBILITA.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - DOCUMENTAZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DOCUMENTAZIONE DELLA MANCANZA D'INTERESSE - AMMISSIBILITA.*
Nel giudizio di Cassazione deve ritenersi ammissibile non solo la produzione di quei documenti che attengono a un difetto originario del ricorso, che ne comporti l'inammissibilita, ma anche la produzione di quei documenti che, in quanto relativi al venir meno dell'interesse del ricorrente o, comunque, alla cessazione della materia del contendere, sono di ostacolo ad una pronuncia nel merito del ricorso. (nella specie, trattavasi della produzione di documenti relativi al decesso di uno dei coniugi in un processo di separazione personale). (V 750/70, mass n 346022; 2983/67, mass n 330681).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)