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Sez. L, Ordinanza n. 25372 del 16/09/2025 (Rv. 676502-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE | Sostituzione dell'udienza con note scritte ex art. 221, comma 4, d.l. n. 34 del 2020 - Comparizione delle parti - Deposito telematico delle note - Equipollenza - Omesso deposito delle note da parte dell'appellante - Conseguenze - Improcedibilità ex art. 348, comma 2, c.p.c. - Condizioni. PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2025-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676502-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - IMPROCEDIBILITA' - PER MANCATA COSTITUZIONE O COMPARIZIONE DELL'APPELLANTE

Nel caso di sostituzione dell'udienza con note scritte ai sensi dell'art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020, la comparizione delle parti è integrata dal solo deposito telematico di tali note, con la conseguenza che, nel giudizio di appello, il mancato deposito delle stesse da parte dell'appellante consente la dichiarazione di improcedibilità del gravame ex art. 348, comma 2, c.p.c., se la parte appellata ha depositato le proprie note entro il giorno fissato per l'udienza sostituita, non potendosi attribuire carattere perentorio al termine stabilito per tale incombente con il provvedimento che ha disposto la sostituzione.

Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 127 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)