Sez. L - , Sentenza n. 15311 del 31/05/2023 (Rv. 667797 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE | Appello - Verifica del contraddittorio - Sostituzione dell'udienza con trattazione scritta - Improcedibilità - Verifica dell'esistenza e regolarità della notifica - Necessità.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - IN GENERE
Nel giudizio di appello, ove l'udienza destinata alla verifica del contraddittorio sia sostituita con la cd. trattazione scritta - che non consente alle parti il deposito di documenti, ma solo di note contenenti istanze e conclusioni - il giudice, in caso di mancata costituzione dell'appellato, non può dichiarare l'improcedibilità del gravame senza prima verificare l'esistenza e la regolarità della notifica, della quale, conseguentemente dovrà formulare richiesta di esibizione, rinviando a tal uopo ad altra udienza, in presenza o, se del caso, in forma sostitutiva scritta.
Cod. Proc. Civ. art. 127 undecies, Decreto Legge 19/05/2020 num. 34 art. 221 com. 4, Legge 17/07/2020 num. 77 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)