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Sez. 6, Sentenza n. 8989 del 29/01/2015 Ud. (dep. 02/03/2015) Rv. 262796 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Elementi costitutivi - Criteri differenziali rispetto al delitto di concussione - Indicazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262796-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO

Integra il delitto di millantato credito aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 9, cod. pen., e non quello di concussione, la condotta di induzione della vittima a versare una somma di denaro, realizzata dal pubblico ufficiale mediante il raggiro della falsa rappresentazione di una situazione di grave pregiudizio e della proposta di comprare i favori di altri ignari ed inesistenti pubblici ufficiali per ottenere un risultato a lei favorevole. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il delitto di millantato credito di un'assistente sociale, incaricata di redigere relazioni per la concessione di misure alternative alla detenzione, la quale, prospettando la possibilità di ottenere il predetto beneficio grazie all'interessamento di un amico poliziotto, in grado - dietro versamento di danaro - di influire sulle decisioni del Magistrato di sorveglianza, si era fatta consegnare una somma in contanti da un condannato destinatario di un ordine di carcerazione).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 com. 1 n. 9, Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 346

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)