Sez. 6, Sentenza n. 34827 del 01/07/2009 Ud. (dep. 08/09/2009) Rv. 244768 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Elementi costitutivi - Criteri differenziali rispetto al delitto di concussione - Indicazione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO
Integra il delitto di millantato credito aggravato (artt. 346, 61, n. 9, cod. pen.) e non quello di concussione, la condotta di induzione della vittima a versare una somma di denaro realizzata dal pubblico ufficiale mediante il raggiro della falsa rappresentazione di una situazione di grave pregiudizio e della proposta di comprare i favori di altri ignari ed inesistenti pubblici ufficiali per ottenere un risultato a lei favorevole. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che aveva ritenuto integrati gli estremi sia del millantato credito che della concussione, in relazione ad una somma di denaro richiesta dal dipendente di un comune, con il pretesto di un suo interessamento finalizzato a comprare i favori di un componente la commissione medica per il riconoscimento dell'invalidità civile).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 61 novies, Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)