Sez. 6, Sentenza n. 30002 del 03/06/2002 Ud. (dep. 27/08/2002) Rv. 222188 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO | Elementi costitutivi - Criteri differenziali con il reato di concussione - Individuazione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - MILLANTATO CREDITO
Sussiste il delitto di millantato credito, aggravato ex art. 61 n. 9 cod. pen., e non quello di concussione quando la vittima sia indotta a versare la somma di danaro solo perché raggirata dal pubblico ufficiale mediante la falsa rappresentazione di una situazione di grave pregiudizio e la proposta di comprare i favori di altri ignari e inesistenti pubblici ufficiali per ottenere un risultato a lei favorevole. In tal caso il fatto non è commesso mediante abuso della qualità o dei poteri, ma semplicemente con abuso degli stessi, in quanto l'abuso non assume una preminente importanza prevaricatrice dalla quale sia derivata una costrizione o, comunque, un'induzione del soggetto passivo all'ingiusta dazione della somma di danaro.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 346, Cod. Pen. art. 317, Cod. Pen. art. 61 n. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)