Sez. 1, Sentenza n. 2195 del 05/04/1984 (Rv. 434228 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO IL REGOLAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RICORSO PER CASSAZIONE AVVERSO IL REGOLAMENTO DELLE SPESE PROCESSUALI - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
In tema di regolamento delle spese processuali, il ricorso per Cassazione è ammissibile soltanto se l'errore dedotto si risolve nella violazione di una norma giuridica ovvero in un vizio logico della motivazione, restando a carico del ricorrente l'Onere di contestare le singole voci di tariffa specificando le ragioni delle denunziate violazioni, così da consentire al giudice di legittimità il suo istituzionale controllo. (V 5281/80, mass n 409127; (Conf 3607/82, mass n 421573).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)