Sez. 1, Sentenza n. 1465 del 26/02/1983 (Rv. 426296 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI MATERNITÀ - RISULTANZA INDIRETTA DELLA MATERNITÀ DA ALTRA SENTENZA - PROVA INDIZIARIA - CONFIGURABILITÀ - INTEGRAZIONE CON ULTERIORI ELEMENTI DI PROVA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI MATERNITÀ - RISULTANZA INDIRETTA DELLA MATERNITÀ DA ALTRA SENTENZA - PROVA INDIZIARIA - CONFIGURABILITÀ - INTEGRAZIONE CON ULTERIORI ELEMENTI DI PROVA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
In tema di dichiarazione giudiziale di maternità naturale, se è vero che la prova derivante dalla risultanza indiretta della maternità da altra sentenza civile o penale costituisce una prova indiziaria, da rivalutarsi autonomamente e contro la quale è sempre possibile la prova contraria, non è necessario, tuttavia, che essa sia integrata da ulteriori elementi di prova, ove quelle risultanze, nell'insindacabile apprezzamento del giudice del merito, siano ritenute sufficienti a dimostrare il rapporto di filiazione naturale. (V 3640/75, mass n 377843; (V 2402/73, mass nn 365778, 365779; (V 2526/67, mass n 329858).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)