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Sez. L, Sentenza n. 5169 del 09/10/1982 (Rv. 423034 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - NATURA DELLE MANSIONI ESPLETATE ED ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA QUALIFICA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1982-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/423034-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - NATURA DELLE MANSIONI ESPLETATE ED ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA QUALIFICA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

L'indagine in ordine alla natura delle mansioni affidate al lavoratore e la valutazione di esse, alla stregua delle clausole contrattuali concernenti la relativa qualifica e l'attribuzione della stessa, costituiscono apprezzamenti di fatto, incensurabili nel giudizio di legittimità, se congruamente motivati. (nella specie, è stata confermata la sentenza che, muovendo dalla considerazione che l'art. 16 del C.C.n.L. 17 gennaio 1974 per i dipendenti dell'e.N.E.L. non attribuisce rilievo, ai fini della classificazione nella cat. Ai, al numero dei gruppi generatori cui è addetto il capoturno, aveva ritenuto che a questo, pur se assegnato non ad una ma a due sale comprendenti ognuna gruppi generatori di 160 mw ciascuno, spettasse l'inquadramento nella citata cat. Ai - prevista per "i dipendenti che svolgono mansioni di concetto con funzioni direttive, sia tecniche che amministrative, o mansioni di particolare importanza che implichino notevoli responsabilità" - anziché il rivendicato inquadramento in cat. AS, prevista per l'ipotesi in cui le funzioni assegnate ai dipendenti "assumono maggiore importanza" o "per la loro ampiezza e natura" oppure anche per "la maggiore dimensione dell'unità cui sono preposti in relazione alla struttura organizzativa dell'ente"). (Conf 4902/79, mass n 401541).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 17/01/1974 num. 16

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)