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Sez. L, Sentenza n. 4902 del 22/09/1979 (Rv. 401541 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - NATURA DELLE MANSIONI ESPLETATE ED ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA QUALIFICA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (DIPENDENTE ADDETTO AL CONTROLLO DELLE PRATICHE DI PRESTITO MACCHINE DI UN CONSORZIO AGRARIO).*
Stato
decisa il 1979-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401541-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - QUALIFICHE - IN GENERE - NATURA DELLE MANSIONI ESPLETATE ED ATTRIBUZIONE DELLA RELATIVA QUALIFICA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - FATTISPECIE (DIPENDENTE ADDETTO AL CONTROLLO DELLE PRATICHE DI PRESTITO MACCHINE DI UN CONSORZIO AGRARIO).*

L'indagine in ordine alla natura delle mansioni espletate dal lavoratore e la valutazione di esse alla stregua delle clausole contrattuali concernenti la relativa qualifica e la relativa attribuzione, costituiscono apprezzamenti di fatto, incensurabili nel giudizio di legittimita se congruamente motivati. (nella specie, la suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza del giudice di merito che aveva, sulla base del CCNL per i dipendenti dai consorzi agrari del 24 aprile 1974, affermato che al lavoratore addetto al controllo delle 'pratiche di prestito macchine sulla legge 27 ottobre 1966 n 910' era stata esattamente attribuita l'inquadramento nel quarto livello impiegati, ricomprendente 'i lavoratori in possesso di conoscenza tecnico-pratiche e capacita professionali acquisite anche attraverso esperienze aziendali, comportanti lo svolgimento di compiti di rilevante impegno ed iniziativa, ovvero di alta specializzazione ovvero di coordinamento di gruppi di lavoratorì (art 2 CCNL cit), mentre non poteva essere attribuito l'inquadramento nel secondo livello in quanto l'attivita svolta era priva di quelle note di funzioni direttive di particolare importanza con discrezionalita operativa e decisionale indispensabile per tale inquadramento e si svolgeva nell'ambito di procedure prestabilite e sottoposte ad un continuo superiore controllo). (Conf 3274/78, mass n 392698).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 24/04/1974 num. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)