Sez. 3 - , Sentenza n. 4781 del 26/01/2021 Cc. (dep. 08/02/2021) Rv. 281003 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Terre e rocce da scavo - Disciplina per la qualificazione quali "sottoprodotti" - Rispetto delle condizioni previste nel d.P.R. 120 del 2017 - Necessità - Violazione dei principi di legalità in materia penale - Esclusione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di terre e rocce da scavo, ai fini della loro qualificabilità come sottoprodotti ai sensi dell'art. 184-bis d.lgs. 152 del 2006, trova esclusiva applicazione il regolamento sulla gestione semplificata di cui al d.P.R. n. 120 del 2017, la cui disciplina non viola il principio di legalità in materia penale, trattandosi di fonte secondaria delegata, conforme ai principi e criteri direttivi fissati nella legge, che assolve il compito non già di determinare nuove condotte suscettibili d'integrare gli estremi di reato, ma di precisare a quali condizioni la gestione delle terre e rocce da scavo eccezionalmente consenta di sottrarre tali materiali alla disciplina, anche penale, prevista dalla legge in materia di rifiuti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256, DPR 13/06/2007 num. 120 CORTE COST., Legge 11/11/2014 num. 164 art. 4, Decr. Minist. Ambiente 13/10/2016 num. 264, Decreto Legge 12/09/2014 num. 133 art. 8, Decr. Minist. Ambiente 06/10/2012 num. 161, Costituzione art. 25 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)