Sez. 3, Sentenza n. 8026 del 27/09/2017 Ud. (dep. 20/02/2018) Rv. 272355 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Reato ex art. 260 d.lgs. 152 del 2006 - Terre e rocce da scavo - Sottoprodotti - Disciplina in tema di rifiuti - Applicazione - Condizioni.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di tutela dell'ambiente, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, la qualifica di terre e rocce da scavo come sottoprodotti secondo i criteri di cui all'art. 4, comma 2, d.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, non impedisce che le stesse siano soggette alla normativa in tema di rifiuti quando si verifichi la totale inosservanza delle procedure previste per il successivo riutilizzo del materiale e per il suo trasporto in un sito diverso da quello di produzione ovvero in caso di presenza, nel materiale di risulta, di sostanze inquinanti.
Riferimenti normativi: DPR 13/06/2017 num. 120 art. 4 com. 2, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 186 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 260 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)