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Sez. 3, Sentenza n. 16078 del 10/03/2015 Ud. (dep. 17/04/2015) Rv. 263336 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione dei rifiuti - Terre e rocce da scavo - Deroga alla disciplina generale - Oneri probatori - Soggetto onerato - Individuazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-03-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263336-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, l'applicazione della disciplina sulle terre e rocce da scavo (art. 186, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), nella parte in cui sottopone i materiali da essa indicati al regime dei sotto-prodotti e non a quello dei rifiuti, è subordinata alla prova positiva, gravante sull'imputato, della sussistenza delle condizioni previste per la sua operatività, in quanto trattasi di disciplina avente natura eccezionale e derogatoria rispetto a quella ordinaria. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva ravvisato la sussistenza del reato di raccolta di rifiuti in relazione a terre e rocce da scavo miste a residui cementizi e bituminosi posizionati sulla superficie di un fondo agricolo e smaltiti successivamente all'inizio delle indagini, a mezzo di ditta specializzata previa compilazione dei prescritti formulari di identificazione).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 184 bis, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 186 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)