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Sez. L, Sentenza n. 4724 del 12/05/1999 (Rv. 526260 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO | Trasferimento dell'azienda di impresa insolvente - Disciplina ex art. 47, quinto comma legge n. 428/1990 - Interpretazione conforme al diritto comunitario - Continuazione dei rapporti - Necessità - Modifiche "in peius" del trattamento dei lavoratori - Condizioni - Determinazione unilaterale del datore di lavoro - Inammissibilità - Nuovo accordo contrattuale, collettivo o individuale - Necessità - Fattispecie relativa a posizione di lavoratore non iscritto ai sindacati stipulanti e non aderente all'accordo con il cessionario di azienda trasferita nell'ambito di concordato preventivo.
Stato
decisa il 1999-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/526260-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO

L'art. 47, quinto comma, della legge n. 428 del 1990, interpretato privilegiandone il significato maggiormente conforme al diritto comunitario in materia di salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda (direttiva 14 febbraio 1977 n. 77/187, a sua volta interpretata in base alle sentenze della Corte di giustizia della Comunità europea 25 luglio 1991, n. C - 362/89, D'Urso, e 7 dicembre 1995, n. C - 472/93, Spano, e alla più recente direttiva 29 giugno 1998 n. 98/50), consente modificazioni peggiorative del trattamento dei lavoratori, in deroga all'art. 2112 cod. civ., allo scopo di salvaguardare le opportunità occupazionali, quando venga trasferita l'azienda di un'impresa insolvente, purché - ferma restando la continuazione dei rapporti di lavoro -, il potere modificativo dell'imprenditore cessionario sia esercitato nei modi e nei limiti di cui ai principi dell'ordinamento interno, e quindi non in maniera unilaterale ma solo sulla base di un nuovo e regolare contratto, collettivo o individuale. (Nella specie, con la sentenza confermata dalla S.C., il giudice di merito aveva escluso, con riferimento ad affitto di azienda attuato nell'ambito di un concordato preventivo con cessione dei beni, che l'imprenditore cessionario dell'esercizio dell'azienda legittimamente avesse proceduto alla riduzione del trattamento economico, secondo le previsioni di un accordo collettivo di contenimento del costo del lavoro, nei confronti di lavoratore che non era iscritto alle organizzazioni sindacali stipulanti e che non aveva sottoscritto tale accordo, benché esso subordinasse la propria efficacia all'adesione dei singoli lavoratori).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47, Direttive del Consiglio CEE 14/02/1977 num. 187, Direttive del Consiglio CEE 29/06/1998 num. 98

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)