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Sez. L, Sentenza n. 9545 del 08/09/1999 (Rv. 529767 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO | Disciplina ex art. 2112 comma secondo cod. civ. - Applicazione di un contratto collettivo da parte dell'azienda acquirente - Immediata e totale applicazione anche ai lavoratori ceduti - Ammissibilità - Modificazione "in peius" di tale contratto da parte della successiva disciplina collettiva - Liceità.
Stato
decisa il 1999-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529767-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - TRASFERIMENTO D'AZIENDA - DIRITTI DEL PRESTATORE DI LAVORO

In tema di salvaguardia dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda, a norma dell'art. 2112 comma secondo cod. civ. (come modificato dall'art. 47 legge n. 428 del 1990 in attuazione della direttiva CEE n. 187 del 1977), deve ritenersi che solo nel caso in cui l'azienda acquirente non applichi alcun contratto collettivo ai lavoratori ceduti si applichi il contratto collettivo che regolava il rapporto con la precedente azienda, indipendentemente dall'attività svolta dall'impresa acquirente; la preoccupazione della continuità di una copertura contrattuale, invece, non ha più ragione d'essere quando l'impresa acquirente applichi comunque un contratto collettivo, dovendosi in tal caso ritenere che questo contratto sostituisca immediatamente e totalmente la disciplina collettiva vigente presso l'azienda alienante e che, secondo i principi generali, detto contratto possa essere modificato anche "in peius" dalla successiva contrattazione collettiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47, Direttive Commissione CEE 14/02/1977 num. 187

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)