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Sez. 2, Sentenza n. 2661 del 23/02/2001 (Rv. 544103 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE | Ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita - Verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili - Necessità - Nozione dei relativi caratteri - Accertamento del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2001-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/544103-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE

L'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per poter determinare, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., la risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita, deve essere causata dal verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili. Il carattere della straordinarietà è di natura obiettiva, qualificando un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, la intensità, eccetera, suscettibili di misurazione, quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di ordine statistico, mentre il carattere della imprevedibilità ha una radice soggettiva, facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza. L'accertamento del giudice di merito circa la sussistenza dei caratteri evidenziati è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)