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Sez. 1, Sentenza n. 5878 del 07/11/1981 (Rv. 416627 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - CONFERIMENTO DA PARTE DELL'ASSICURATO ALL'AGENTE DELLA SOCIETÀ ASSICURATRICE DELL'INCARICO DI TRATTARE CON LA COMPAGNIA LA DEFINIZIONE AMICHEVOLE DELLA VERTENZA - RINUNZIA TACITA DA PARTE DELLA SOCIETÀ STESSA A FAR VALERE LA PRESCRIZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416627-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - CONFERIMENTO DA PARTE DELL'ASSICURATO ALL'AGENTE DELLA SOCIETÀ ASSICURATRICE DELL'INCARICO DI TRATTARE CON LA COMPAGNIA LA DEFINIZIONE AMICHEVOLE DELLA VERTENZA - RINUNZIA TACITA DA PARTE DELLA SOCIETÀ STESSA A FAR VALERE LA PRESCRIZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Il conferimento da parte dell'assicurato all'agente della società assicuratrice dell'incarico di trattare con la compagnia la definizione amichevole della vertenza, non può importare una rinuncia tacita da parte della società stessa a far valere la prescrizione, perché non costituisce fatto incompatibile con la volontà del debitore di valersi delle cause estintive del diritto altrui. (V 453/80, mass n 408393; (V 178/75, mass n 373353; (V 773/64, mass n 301094).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)