Sez. 3, Sentenza n. 4553 del 15/07/1980 (Rv. 408393 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE - TACITA - REQUISITI - MERA ACCETTAZIONE DELLA DISCUSSIONE NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, DELLE PRETESE DELLA CONTROPARTE - RINUNCIA TACITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE - TACITA - REQUISITI - MERA ACCETTAZIONE DELLA DISCUSSIONE NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA, DELLE PRETESE DELLA CONTROPARTE - RINUNCIA TACITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Gli estremi della rinuncia tacita alla prescrizione gia maturata possono ravvisarsi soltanto in un comportamento, da parte del debitore, assolutamente incompatibile con la volonta di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui. Detta rinuncia non puo, pertanto, configurarsi nel caso in cui il debitore abbia accettato di discutere nel merito le pretese della controparte, tanto piu se tale discussione sia stata svolta in via subordinata, per la sola ipotesi di rigetto dell'eccezione di prescrizione. (Conf 5516/77, mass n 389156; (Conf 2372/75, mass n 376228; (Conf 178/75, mass n 373353; (Conf 3617/74, mass n 372130; (Conf 6022/78, mass n 395842, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)