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Sez. L, Sentenza n. 178 del 16/01/1975 (Rv. 373353 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE - TACITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - TRATTATIVE PER UNA COMPOSIZIONE AMICHEVOLE DELLA CONTROVERSIA - RINUNZIA TACITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1975-01-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/373353-01

PRESCRIZIONE CIVILE - RINUNZIA - IN GENERE - TACITA - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - TRATTATIVE PER UNA COMPOSIZIONE AMICHEVOLE DELLA CONTROVERSIA - RINUNZIA TACITA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Perche possa ritenersi sussistere rinuncia tacita alla prescrizione, e necessaria un'incompatibilita assoluta tra il comportamento del debitore e la volonta dello stesso di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, e cioe che nel suo comportamento sia necessariamente insito, senza alcuna possibilita di diversa interpretazione, l'inequivocabile volonta di rinunciare alla prescrizione gia maturata, ed a tale fine non e certo sufficiente l'avere accettato la discussione nel merito delle pretese azionate dal creditore, ne l'avere avviato e promosso, o comunque intavolato, trattative al fine di una transazione o di un componimento bonario della lite pendente. (V 1344/71, mass n 351562; 467/68, mass n 331502).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2937

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)