Sez. 5, Sentenza n. 21763 del 20/10/2011 (Rv. 619844 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Interessi da omesso o ritardato versamento delle somme indicate in dichiarazione - Disposizione ex art. 9 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Iscrizione a ruolo e notifica della cartella di pagamento senza preventiva notifica dell'avviso di accertamento - Legittimità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, con riferimento agli interessi da omesso e ritardato versamento delle somme indicate in dichiarazione (nella specie, dovute a titolo di ritenute operate dal sostituto d'imposta), ai sensi dell'art. 9, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre del 1973, n. 602 (nel testo vigente "ratione temporis"), è consentito agli Uffici finanziari di procedere all'iscrizione a ruolo dei tributi e di notificare la cartella di pagamento, senza la preventiva notifica dell'avviso di accertamento, in quanto l'indicata sequenza procedimentale è contemplata espressamente da detta norma, rendendo irrilevante che detta ipotesi non sia prevista dall'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)