Sez. 1, Sentenza n. 10934 del 02/10/1999 (Rv. 530421 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Procedura ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600/73 - Portata - Tassatività dei casi previsti- Conseguenze - Applicazione estensiva - Ammissibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di iscrizione a ruolo di interessi e soprattasse conseguenti a ritardo nel versamento di imposta.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di imposte sui redditi, la disposizione di cui all'art. 36 bis d.P.R. n. 600/73 va interpretata nel senso che i casi nello stesso indicati, in relazione ai quali è consentito all'Ufficio tributario procedere all'iscrizione a ruolo di tributi, senza la preventiva notifica dell'avviso di accertamento, devono ritenersi tassativi e non suscettibili di ampliamento, in quanto comportanti una compromissione dei diritti di difesa del cittadino; è da escludere, più in particolare, che l'Ufficio tributario possa procedere, attraverso la procedura prevista dall'art. 36 bis, d.P.R. n. 600/73, ad iscrivere a ruolo somme richieste a titolo di soprattasse ed interessi (nella fattispecie, conseguenti al ritardato versamento dell'ILOR).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)