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Sez. U, Sentenza n. 7472 del 06/07/1991 (Rv. 472973 - 01)

Giurisdizione civile - Straniero (Giurisdizione sullo) - Obbligazioni sorte o da eseguirsi in Italia | Contratto di trasporto internazionale di merci su strada - Ipotesi di inoperatività della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 resa esecutiva con legge n. 1621 del 1960 - Inadempimento del vettore straniero - Denunzia e proposizione della relativa domanda da parte del mittente italiano - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-07-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472973-01

Giurisdizione civile - Straniero (Giurisdizione sullo) - Obbligazioni sorte o da eseguirsi in Italia

Con riguardo a contratto di trasporto internazionale di merci su strada, per cui non operi la speciale disciplina della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 resa esecutiva con legge 6 dicembre 1960 n. 1621 (la quale, avendo carattere facoltativo, è applicabile solo in presenza di una manifestazione di volontà delle parti in tal senso), la domanda proposta dal mittente italiano, nei confronti del vettore straniero, per denunciare l'inadempimento di quest'ultimo, rientra nella giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 4 n. 2 cod. proc. civ., qualora si trovi in Italia il luogo della partenza delle merci, e, quindi, il luogo di inizio della prestazione del vettore medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4 com. 2, Tratt. Internaz. 19/05/1956 num. 1, Tratt. Internaz. 19/05/1956 num. 31, Tratt. Internaz. 19/05/1956 num. 41, Legge 06/12/1960 num. 1621

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)