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Sez. 3, Sentenza n. 2529 del 07/02/2006 (Rv. 586756 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE | Disciplina della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 resa esecutiva con legge n. 1621 del 1960 - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2006-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586756-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE

In tema di trasporto internazionale di merci su strada, l'applicabilità della particolare normativa dettata dalla Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (resa esecutiva con la legge 6 dicembre 1960, n. 1621) postula che le parti contraenti abbiano in tal senso manifestato la loro volontà, sia attraverso l'inserimento nella lettera di vettura dell'indicazione che il trasporto è assoggettato al regime di cui alla predetta convenzione (art. 6, par. 1, lett. k), sia, in mancanza della lettera di vettura, attraverso pattuizioni tra le parti, anche orali, dimostrabili con qualunque mezzo di prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693, Tratt. Internaz. 19/05/1956, Legge 06/12/1960 num. 1621

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)