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Sez. 3, Sentenza n. 1937 del 23/02/1998 (Rv. 512938 - 01)

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE | Disciplina della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 resa esecutiva con legge 1621 del 1960 - Applicabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1998-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/512938-01

TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE

In tema di contratto di trasporto internazionale, la speciale normativa contenuta nella Convenzione internazionale di Ginevra del 19 maggio 1956, resa esecutiva con legge 6 dicembre 1960, n. 1621, non va obbligatoriamente applicata ai trasporti internazionali ai quali è riferibile, ma la sua concreta applicabilità è condizionata alla determinazione di volontà delle parti contrattuali, che può esser manifestata attraverso l'inserimento nella lettera di vettura della indicazione di cui all'art. 6, paragrafo primo, lett. K della convenzione stessa, ossia che il trasporto è assoggettato nonostante qualunque clausola contraria al regime stabilito dalla convenzione, ovvero se la lettera di vettura manchi, mediante accordo verbale dimostrabile con ogni mezzo consentito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1693, Legge 06/12/1960 num. 1621, Tratt. Internaz. 19/05/1956 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)